Le principali norme del nostro ordinamento che si occupano di abuso sessuale a danno di minori sono:
Art.609 c.p. (bis/ter/quater/quinquies/sexies)
Prevede due fattispecie di reato: la violenza per costrizione e la violenza per induzione.
Legge 66/1996 (Norme contro la violenza sessuale)
La legge introduce importanti modiche all’art.609 c.p. Aggiunge circostanze aggravanti, rafforza la tutela del minore e ne riconosce la maggiore vulnerabilità.
Legge 269/1998 (Sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù)
Introduce modifiche agli articoli da 600bis c.p. a 600septies c.p.
Da notare, la legislazione italiana è una delle poche al mondo, se non l’unica, che punisce chi organizza viaggi a scopo di sfruttamento sessuale a danno di minori, e prevede sanzioni anche “quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano”.
Legge 39/2006 (Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet)
Questa legge, all’art.17, comma 1-bis, istituisce presso la Presidenza del Consigli dei Ministri, e Dipartimento per le Pari Opportunità, l’Osservatorio per il Contrasto della Pedofilia e della Pornografia Minorile. Il compito di questo Osservatorio è quello di raccogliere i dati e le informazioni atte a monitorare il fenomeno, con il fine ultimo di sviluppare strategie di prevenzione e di repressione della pedofilia.
Nel 2006 i fondi destinati a questo progetto furono pari a 1.500.000 euro; per il biennio 2007-2008 furono assegnati 750.000 euro. Dal 2009 si ha una battuta di arresto. Oggi le notizie sono frammentate, ma sembra che, a seguito dell’incremento (+22%) di denunce di pedofilia e adescamento online durante i lockdown imposti per decreto (denunce raccolte principalmente dai vari canali di Telefono Azzurro, che quindi rimane un centro di vitale importanza), ora i fondi siano stati ripristinati ma non sono ancora in grado di dire con precisione in che misura.
Mentre scrivevo Senzanome, la pagina dell’Osservatorio risultava inesistente, ora non più.
Ho contattato il Ministero e diversi uffici governativi al fine di capire dove poter trovare i dati crudi raccolti dall’Osservatorio, ma ad oggi nessuno mi ha mai risposto.
Nel corso degli anni si sono fatti importanti passi avanti, ma non bastano. Da un lato la legge riconosce, a fronte anche della letteratura scientifica, la maggiore vulnerabilità dei minori in quanto soggetti ancora in fase di sviluppo e quindi il maggiore danno che viene loro arrecato, dall’altra arriva corta su alcuni aspetti come, ad esempio, quello della prescrizione. È recente l’estensione della prescrizione dei reati sessuali – a danno di maggiorenni come di minorenni – a 1 anno dal fatto e non più a 6 mesi. Tuttavia, un bambino che è stato preda, e che quindi ha subito conseguenze devastanti per tutto il suo sviluppo, quante probabilità ha di arrivare a maturare, entro i diciannove anni, la giusta consapevolezza e forza per denunciare? Ci sono più probabilità che quel ragazzo o quella ragazza, privati sin da subito di risorse adeguate a essere membri sani della società, siano uno in carcere e l’altra sia diventata un’alcolista, o che siano a un passo dal suicidio come soluzione finale a un dolore enorme e buio che troppo spesso non viene capito.
Io non sono una giurista e quindi non ho le competenze necessarie per avanzare ipotetiche soluzioni. Ma so che la giurisprudenza è cosa viva, fatta dagli umani, e ogni norma ha la sua ratio. Vivere in uno Stato di diritto non vuol dire che questo non possa essere migliorato.